Art. 4.
(Limiti dell'intervento).

      1. Gli interventi sono concessi in regime de minimis nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      2. Sono fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori, e che sono più restrittivi delle previsioni di cui alla presente legge o al regolamento di cui al comma 1. L'avviso di cui all'articolo 3, comma 3, reca altresì una sintetica indicazione delle esclusioni e delle limitazioni derivanti da tali regolamenti o direttive, al fine di renderle anticipatamente note ai soggetti interessati.